OETV Art. 179a - Illuminazione

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 179a OETV dal 2025

Art. 179a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 179a Illuminazione

1 Le seguenti luci devono essere montate stabilmente:

  • a. davanti: un faro a luce anabbagliante;
  • b. dietro: una luce di coda.
  • 2 Sono inoltre autorizzati i seguenti dispositivi d’illuminazione:

  • a. un faro di profondità;
  • b. una luce di posizione;
  • c. una luce di fermata;
  • d. indicatori di direzione lampeggianti fissati stabilmente di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera c; l’articolo 79 e l’allegato 10 sono applicabili per analogia;
  • e. una luce per illuminare la targa;
  • f. le luci di circolazione diurna. (1)
  • 3 I proiettori devono essere conformi al regolamento UNECE n. 113 o alla classe A del regolamento UNECE n. 112, oppure soddisfare requisiti equivalenti. (1)

    4 Le luci di coda devono essere conformi al regolamento UNECE n. 50 oppure soddisfare requisiti equivalenti. (3)

    5 Altre luci sono vietate.

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465).
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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