CPM Art. 171b -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 171b CPM dal 2025

Art. 171b Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 171b Atti preparatori punibili (1)

1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

  • a. Genocidio (art. 108);
  • b. Crimini contro l’umanità (art. 109);
  • c. Crimini di guerra (art. 111–112d);
  • d. Omicidio intenzionale (art. 115);
  • e. Assassinio (art. 116);
  • f. Lesioni gravi (art. 121);
  • g. Rapina (art. 132);
  • h. Sequestro di persona e rapimento (art. 151a);
  • i. Presa d’ostaggio (art. 151c);
  • ibis. (2) Sparizione forzata (art. 151d);
  • j. Incendio intenzionale (art. 160). (3)
  • 2 Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

    3 È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all’estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L’articolo 10 capoverso 2 è applicabile. (4)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
    (2) Introdotta dall’all. 2 n. 3 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
    (4) Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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