Art. 171b CPM dal 2025

Art. 171b Atti preparatori punibili (1)
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2 Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3 È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all’estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L’articolo 10 capoverso 2 è applicabile. (4)
(2) Introdotta dall’all. 2 n. 3 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
(3) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
(4) Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
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