Art. 170 LIFD dal 2025

Art. 170 (1) Sequestro
1 La decisione di richiesta di garanzie è parificata al decreto di sequestro secondo l’articolo 274 LEF (2) . Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d’esecuzione.
2 Non è ammessa l’opposizione al decreto di sequestro prevista nell’articolo 278 LEF.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9;FF 2013 7239).(2) RS 281.1
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