Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 17

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 17 LCaGi dal 2025

Art. 17 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 17 Dati identificativi della persona

1 I dati identificativi di una persona comprendono segnatamente:

  • a. il numero AVS e il numero progressivo attribuito dal sistema;
  • abis. (1) i numeri di controllo del processo utilizzati per contrassegnare i dati segnaletici;
  • b. i nomi e la data di nascita;
  • c. il sesso;
  • d. l’origine;
  • e. i nomi dei genitori;
  • f. il domicilio;
  • g. lo statuto di soggiorno;
  • h. le note ad uso interno destinate all’identificazione di persone;
  • i. le false generalità.
  • 2 Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma.

    (1) Introdotta dall’all. della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 646, 683; FF 2020 3117).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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