Art. 17 LCaGi dal 2025
Art. 17 Dati identificativi della persona
1 I dati identificativi di una persona comprendono segnatamente:a. il numero AVS e il numero progressivo attribuito dal sistema;abis. (1) i numeri di controllo del processo utilizzati per contrassegnare i dati segnaletici;b. i nomi e la data di nascita;c. il sesso;d. l’origine;e. i nomi dei genitori;f. il domicilio;g. lo statuto di soggiorno;h. le note ad uso interno destinate all’identificazione di persone;i. le false generalità.
2 Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma.
(1) Introdotta dall’all. della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 23 gen. 2023 ([RU 2022 646], [683]; [FF 2020 3117]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.