Art. 17 LPPC dal 2025

Art. 17 Sistema d’allarme acqua
1 I gestori di impianti d’accumulazione dotati di un sistema d’allarme acqua ai sensi dell’articolo 11 della legge federale del 1° ottobre 2010 (1) sugli impianti di accumulazione provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rimodernamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d’allarme acqua, sempreché non siano parte integrante del sistema di cui all’articolo 9 capoverso 2 della presente legge.
2 Il Consiglio federale disciplina le esigenze tecniche per i sistemi d’allarme acqua e per le installazioni edilizie nonché le competenze e le procedure per l’allerta e l’allarme.
3 Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici.
(1) RS 721.101Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.