Art. 17 LPGA dal 2024

Art. 17 Revisione della rendita d’invalidit e di altre prestazioni durevoli
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2 Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.