Art. 169 CPM dal 2025

Art. 169 Inquinamento di acque potabili
1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l’acqua potabile destinata all’uso delle persone o degli animali domestici, è punito con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. (1)
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.