Art. 16 LADI1 dal 2024
Art. 16 (1) Occupazione adeguata
1 Al fine di ridurre il pregiudizio, l’assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.
2 Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall’obbligo di accettazione un’occupazione che:a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;b. non tiene convenientemente conto delle capacit e dell’attivit precedente dell’assicurato;c. non è conforme all’et , alla situazione personale o allo stato di salute dell’assicurato;d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell’assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;e. è svolta in un’azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilit di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l’adempimento dell’obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell’assicurato;g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l’ambito dell’occupazione garantita;h. è svolta in un’azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;i. procura all’assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l’assicurato riceva prestazioni compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l’ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.
3 Se l’assicurato ha una capacit lavorativa ridotta, il capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un’attivit la cui rimunerazione è inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacit lavorativa ridotta è esclusa dall’obbligo di accettazione.
3bis Il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 ([RU 1996 273]; [FF 1994 I 312]).
(2) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 ([RU 2011 1167]; [FF 2008 6761]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.