Art. 16 LPGA dal 2024

Art. 16 Grado d’invalidit
Per valutare il grado d’invalidit , il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attivit ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
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