Art. 157 LEF dal 2024

Art. 157 Ripartizione
1 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d’amministrazione, di realizzazione e di ripartizione. (1)
2 La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione e le spese d’esecuzione. (1)
3 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l’ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all’articolo 219 capoversi 2 e 3.
4 Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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