Art. 156 LAgr dal 2023

Art. 156 Indennit per danni
1 Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall’autorit oppure a disinfezioni o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un’equa indennit .
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3 La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennit .
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.