Art. 155 CPP dal 2024

Art. 155 Misure per la protezione di persone affette da turba psichica
1 Gli interrogatori di persone affette da turba psichica sono limitati allo stretto necessario; le audizioni plurime vanno evitate.
2 Chi dirige il procedimento può incaricare dell’interrogatorio autorit penali o servizi sociali specializzati oppure far capo a familiari, altre persone di fiducia o periti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.