Art. 154 LAgr dal 2023

Art. 154 Sezione 3: Finanziamento della lotta contro gli organismi nocivi Prestazioni dei Cantoni
1 I Cantoni eseguono a proprie spese i provvedimenti loro affidati.
2 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae intenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all’articolo 151 può essere tenuto a sopportarne le spese.
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