LAgr Art. 154 - Prestazioni dei Cantoni

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 154 LAgr dal 2023

Art. 154 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 154 Sezione 3: Finanziamento della lotta contro gli organismi nocivi Prestazioni dei Cantoni

1 I Cantoni eseguono a proprie spese i provvedimenti loro affidati.

2 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae intenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all’articolo 151 può essere tenuto a sopportarne le spese.


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