Art. 153 OETV dal 2025
Art. 153 Freni
1 Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Per i freni vale quanto segue:a. il freno di servizio può consistere in:1. due freni indipendenti l’uno dall’altro, che, azionati contemporaneamente, agiscono su tutte le ruote, oppure2. un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva;b. il freno di stazionamento deve agire sulle ruote di almeno un asse. Il freno ausiliario di cui alla lettera a numero 2 può essere usato come freno di stazionamento. (1)
2 L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 ([RU 2015 1321]).
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