Art. 153 LEF dal 2024

Art. 153 Stesura.
Situazione del terzo proprietario del pegno
1 Il precetto è steso in conformit dell’articolo 70.
2
3 Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il procedimento, il creditore dimostra all’ufficio d’esecuzione di essere ancora titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui procede. (6)
4 Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86. (7)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).(2) RS 210
(3) RS 211.231
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
(5) Introdotto dall’all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
(6) Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
(7) Primitivo cpv. 3.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.