Art. 152 LAgr dal 2025
Art. 152 Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio
1 Per proteggere colture, piante, parti di piante e prodotti vegetali (materiale vegetale) da organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale emana prescrizioni sull’importazione e sull’immissione in commercio di:
a. organismi nocivi particolarmente pericolosi;b. materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi. (1) 2 Può in particolare:
a. stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione;b. emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale;c. obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale;d. vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi;e. vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi.2bis Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale ha in particolare l’obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi. (2)
3 Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esportazione adempia le esigenze internazionali.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 623]; [FF 2020 3567]).
(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 623]; [FF 2020 3567]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.