Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 150

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 150 OETV dal 2025

Art. 150 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 150 Sistema di ritenuta, poggiapiedi, dispositivo antifurto (1)

1 L’articolo 146 capoversi 1 e 2 si applica al sistema di ritenuta per passeggero come anche ai poggiapiedi e al predellino di motoleggere a due ruote.

2 In deroga all’articolo 146 capoverso 2, le motoleggere a due ruote possono avere dei pedali invece del poggiapiedi per il conducente. … (2)

3 Non è necessario un dispositivo antifurto (art. 144 cpv. 1). (3)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).
(2) Per. abrogato dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, con effetto dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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