Art. 15 LIFD dal 2025

Art. 15 Esenzione
1 Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 (1) sullo Stato ospite sono esentate dall’imposta nella misura prevista dal diritto federale. (2)
2 In caso d’assoggettamento parziale si applica l’articolo 7 capoverso 1.
(1) RS 192.12(2) Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 7 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).
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