Art. 147 LIFD dal 2025

Art. 147 Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato
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2 La revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.
3 La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005 (1) sul Tribunale federale. (2)
(1) RS 173.110(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1096; FF 2001 3764).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.