Art. 146 CPP dal 2024

Art. 146 Interrogatorio di più persone e confronti
1 Gli interrogandi sono sentiti separatamente.
2 Le autorit penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facolt di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima.
3 Le autorit penali possono obbligare a restare sul luogo dell’atto procedurale le persone che al termine dell’interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.