Art. 145 CPC dal 2024

Art. 145 Sospensione dei termini
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3 Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4 Le disposizioni del presente Codice sulla sospensione dei termini si applicano alle azioni fondate sulla LEF (1) che devono essere proposte al giudice. Non si applicano al ricorso all’autorit di vigilanza. (2)
(1) RS 281.1(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
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