Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 144

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 144 OETV dal 2025

Art. 144 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 144 Altre esigenze

1 I veicoli devono essere muniti di un dispositivo antifurto efficace non rappresentante pericolo alcuno durante la marcia (ad es. serratura del volante o della scatola del cambio o della leva del cambio). Sui veicoli usati è sufficiente un cavo o una catena con lucchetto. (1)

2 … (2)

3 Gli articoli 83 a 88 e l’allegato 11 numero 6 si applicano per analogia ai Sistemi d’allarme per veicoli (SAV).

4 Per il traino di rimorchi è necessaria una dichiarazione d’idoneità del costruttore o una garanzia della persona che ha effettuato modifiche, conformemente all’articolo 41 capoverso 5, con indicazione dell’ubicazione del centro di rotazione del dispositivo di agganciamento.

5 All’occorrenza, la velocità può essere limitata se i particolari tecnici del veicolo lo esigono.

6 All’aumento della potenza del motore si applica l’articolo 97 capoverso 3. (3)

7 Per i veicoli con una velocità massima limitata possono essere fatte valere le agevolazioni di cui agli articoli 118 e 119–120a. Ad eccezione delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore, per il contrassegno e l’iscrizione della velocità massima si applica l’articolo 117 capoverso 2. Sui veicoli aventi una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h è sufficiente come avvisatore acustico un campanello per velocipedi; se è presente una luce di posizione è consentito rinunciare al faro a luce anabbagliante. (4)

8 I quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore impiegati per il trasporto professionale di persone devono essere muniti di tachigrafo conformemente all’articolo 100. (5)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(2) Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(4) Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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