Art. 143 LAgr dal 2023
Art. 143 Condizioni
I contributi sono accordati se:a. (1) ...b. gli allevatori prendono le misure di solidariet che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipano finanziariamente ai provvedimenti di promozione; ec. i provvedimenti promossi corrispondono alle norme internazionali.
(1) Abrogata dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 5779]; [FF 2005 5349]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.