Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 140

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 140 OETV dal 2025

Art. 140 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 140 Illuminazione Dispositivi di illuminazione obbligatori

1 Devono essere applicati stabilmente i dispositivi di illuminazione e catarifrangenti seguenti:

  • a. (1) davanti: un faro di profondità, un faro a luce anabbagliante e una luce di posizione.
  • b. dietro: una luce di coda, una luce di fermata, una luce per illuminare la targa e un catarifrangente non triangolare;
  • c. (2) indicatori di direzione lampeggianti.
  • 2 Sui veicoli con impianti a corrente alternata, gli indicatori di direzione lampeggianti possono accendersi alternativamente davanti/dietro su ciascun lato. (3)

    3 In assenza di luci di circolazione diurna, i fari a luce anabbagliante devono accendersi automaticamente a motore acceso. (3)

    4 Le luci singole, esclusa la luce per illuminare la targa, devono essere disposte sull’asse longitudinale del veicolo. I fari di profondità e i fari a luce anabbagliante possono tuttavia essere disposti gli uni accanto agli altri, se presentano la stessa distanza dall’asse longitudinale del veicolo e la stessa altezza. La luce di posizione può essere incorporata in uno dei due fari. (3)

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
    (2) Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
    (3) (4)
    (4) (5)
    (5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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