Art. 13a LPGA dal 2024

Art. 13a (1) Unione domestica registrata
1 Per tutta la sua durata, nel diritto delle assicurazioni sociali l’unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
2 Il partner registrato superstite è equiparato al vedovo.
3 Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata è equiparato al divorzio.
(1) Introdotto dall’all. n. 28 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.