Art. 136a OETV dal 2025
Art. 136a (1) Numero di posti
Il numero di posti sui veicoli, incluso quello del conducente, può ammontare al massimo a:
| posti |
---|
a. per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2 | 2 |
b. per i tricicli a motore adibiti al trasporto di persone | 5 |
c. per i tricicli a motore adibiti al trasporto di cose | 2 |
d. per i quadricicli leggeri a motore | 2 |
e. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone con carrozzeria aperta | 2 |
f. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone con carrozzeria aperta, ma con struttura di protezione antiribaltamento | 3 |
g. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone con carrozzeria chiusa | 4 |
h. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di cose | 2 |
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
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