Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 136a

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 136a OETV dal 2025

Art. 136a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 136a (1) Numero di posti

Il numero di posti sui veicoli, incluso quello del conducente, può ammontare al massimo a:

posti
  • a. per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2
  • 2
  • b. per i tricicli a motore adibiti al trasporto di persone
  • 5
  • c. per i tricicli a motore adibiti al trasporto di cose
  • 2
  • d. per i quadricicli leggeri a motore
  • 2
  • e. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone con carrozzeria aperta
  • 2
  • f. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone con carrozzeria aperta, ma con struttura di protezione antiribaltamento
  • 3
  • g. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone con carrozzeria chiusa
  • 4
  • h. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di cose
  • 2

    (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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