Art. 13 PA dal 2022

Art. 13 II. Cooperazione delle parti
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2 L’autorit può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
(1) RS 935.61(2) Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.