Art. 13 LAINF dal 2024

Art. 13 Spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio
1 Sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie.
2 Il Consiglio federale può limitare il rimborso delle spese insorte all’estero.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.