Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 13

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 13 LCaGi dal 2025

Art. 13 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 13 Utilizzazione sistematica del numero AVS

1 Le autorità collegate hanno diritto di utilizzare sistematicamente il numero AVS per adempiere i compiti loro assegnati dalla presente legge.

2 In VOSTRA il numero AVS è utilizzato soltanto per i seguenti fini interni al casellario giudiziale:

  • a. per l’identificazione delle persone prima dell’iscrizione e della consultazione di dati;
  • b. per lo scambio elettronico di dati con altre banche dati nelle quali è pure utilizzato sistematicamente il numero AVS, purché un siffatto scambio di dati poggi su una base legale formale.
  • 3 La ricerca di una persona nella banca dati «Unique Personal Identifier Database» (UPI) dell’Ufficio centrale di compensazione è lanciata a partire da VOSTRA.

    4 Il numero AVS è visibile soltanto per le autorità collegate e non può essere comunicato ad altre autorità o a privati. Non figura negli estratti del casellario giudiziale.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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