Art. 13 LAM dal 2024

Art. 13 (1) Prestazioni pecuniarie in caso di pena detentiva (art. 21 cpv. 5 LPGA (2) )
Se i congiunti dell’assicurato, alla sua morte, avrebbero diritto a una rendita dell’assicurazione, l’indennit giornaliera o la rendita d’invalidit deve essere loro versata, interamente o in parte, durante l’esecuzione della pena e della misura, ove, senza questa prestazione, verrebbero a trovarsi nel bisogno.
(2) RS 830.1
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.