Art. 13 LPP dal 2022

Art. 13 Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia (1) Diritto alle prestazioni
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2 Le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attivit lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente adattata.
(1) Vedi anche le disp. trans. della mod. del 3 ott. 2003, alla fine del presente testo.(2) Dal 1° gen. 2005: 64 anni (art. 62a cpv. 1 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit , nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 4279 4653).
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