LPP Art. 13 - Diritto alle prestazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 13 LPP dal 2022

Art. 13 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 13 Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia (1) Diritto alle prestazioni

1 Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:

  • a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
  • b. le donne che hanno compiuto i 62 anni (2) .
  • 2 Le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attivit lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente adattata.

    (1) Vedi anche le disp. trans. della mod. del 3 ott. 2003, alla fine del presente testo.
    (2) Dal 1° gen. 2005: 64 anni (art. 62a cpv. 1 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidit , nel testo del 18 ago. 2004 – RU 2004 4279 4653).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    AutorKommentarJahr
    Geiser, Schneider, Gächter Hand zum BVG und FZG1988