Art. 125 CPP dal 2024

Art. 125 Garanzia per le pretese nei riguardi dell’accusatore privato
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2 Chi dirige il procedimento in giudizio decide sull’istanza. (1) Stabilisce l’entit della garanzia fissando un termine per prestarla.
3 La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera.
4 Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.