LStrl Art. 120d - Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d’informazione della SEM

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 120d LStrl dal 2025

Art. 120d Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 120d (1) Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d’informazione della SEM

1 Ogni autorità competente assicura che il trattamento dei dati personali nei sistemi d’informazione della SEM sia proporzionato agli obiettivi perseguiti e si limiti a quanto necessario per l’adempimento dei propri compiti.

2 È punito con la multa chi tratta dati personali:

  • a. del sistema nazionale visti o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d;
  • b. dell’EES per uno scopo diverso da quelli di cui all’articolo 103c.
  • (1) Introdotto dalla cifra I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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