Art. 12 LL dal 2023
Art. 12 e durata del lavoro straordinario
1 La durata massima della settimana lavorativa può essere superata, eccezionalmente:a. per rispondere all’urgenza o a uno straordinario accumulo di lavoro;b. per compilare un inventario, chiudere i conti o procedere a una liquidazione;c. per prevenire o correggere disfunzioni d’esercizio, nella misura in cui non si possano ragionevolmente pretendere dal datore di lavoro altri provvedimenti.
2 Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessit , né per anno civile superare complessivamente:a. le 170 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore;b. le 140 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore. (1)
3 e 4 ... (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 ([RU 2000 1569]; FF 1998 978).
(2) Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1998, con effetto dal 1° ago. 2000 ([RU 2000 1569]; FF 1998 978).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.