Art. 11a LADI1 dal 2024

Art. 11a (1) Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro
1 La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di lavoro.
2 Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2.
3 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.