Art. 118 CCS dal 2024
Art. 118 Protezione della salute
1 Nell’ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute.
2 Emana prescrizioni su:a. l’impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;b. (1) la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali; vieta in particolare ogni forma di pubblicit per i prodotti del tabacco che raggiunge fanciulli e adolescenti; (2) *c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti.
(1) Accettata nella [votazione popolare del 13 feb. 2022], in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell’11 apr. 2022 – [RU 2022 241]; [FF 2019 5707]; [2020 6165]; [2021 2315]; [2022 895]).
(2) * Con disposizione transitoria.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.