Art. 117 CPP dal 2024
Art. 117 Posizione giuridica
1 Alla vittima spettano particolari diritti, segnatamente:a. il diritto alla protezione della personalit (art. 70 cpv. 1 lett. a, 74 cpv. 4 e 152 cpv. 1);b. il diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia (art. 70 cpv. 2 e 152 cpv. 2);c. il diritto a misure di protezione (art. 152–154);d. la facolt di non rispondere (art. 169 cpv. 4);e. il diritto di essere informata (art. 305 e 330 cpv. 3);f. il diritto a una composizione speciale dell’autorit giudicante (art. 335 cpv. 4);g. (1) il diritto di ricevere gratuitamente dal giudice o dal pubblico ministero la decisione o il decreto d’accusa relativi alla causa in cui è vittima, sempre che non vi abbia espressamente rinunciato.
2 Se la vittima ha meno di 18 anni sono inoltre applicabili le disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalit dei minori, segnatamente quelle concernenti:a. le restrizioni al confronto tra la vittima e l’imputato (art. 154 cpv. 4);b. le misure speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 154 cpv. 2–4);c. l’abbandono del procedimento (art. 319 cpv. 2).
3 Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima.
(1) Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 468]; [FF 2019 5523]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.