Art. 117 ORC dal 2024

Art. 117 (1) Sede, domicilio legale e altri indirizzi
2 Come domicilio legale è iscritto l’indirizzo del luogo presso il quale l’ente giuridico è raggiungibile alla sua sede, con le indicazioni seguenti: via, numero civico, codice di avviamento postale e luogo. Può trattarsi dell’indirizzo dell’ente giuridico oppure di quello di un terzo (indirizzo c/o).
3 Se un ente giuridico dispone di un indirizzo c/o come domicilio legale, alla notificazione per l’iscrizione deve essere allegata una dichiarazione del domiciliatario come documento giustificativo.
4 Se le circostanze lasciano presumere che l’indirizzo notificato quale domicilio legale sia un indirizzo c/o senza essere dichiarato tale, l’ufficio del registro di commercio chiede all’ente giuridico di presentare la dichiarazione secondo il capoverso 3 oppure documenti giustificativi per un proprio indirizzo, in particolare un contratto di locazione o un estratto del registro fondiario.
5 Oltre all’indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facolt di far iscrivere nel registro di commercio della sua sede altri indirizzi situati in Svizzera, in particolare un indirizzo di liquidazione o una casella postale.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.