Art. 116 CCS dal 2024

Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternit
1 Nell’adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.
2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.
3 La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternit . Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.
4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione per la maternit , in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.