Art. 115 OETV dal 2025

Art. 115 (1) Dispositivo antifurto
Le automobili devono essere munite, oltre che di serratura delle porte e dell’interruttore d’accensione, di un dispositivo antifurto efficace e non pericoloso durante la marcia (ad es. serratura del volante o della scatola del cambio o della leva del cambio); nelle automobili con carrozzeria aperta le serrature delle portiere possono mancare. Gli altri autoveicoli devono essere muniti di un dispositivo di protezione efficace contro qualsiasi impiego non autorizzato.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.