Art. 112d CPM dal 2025
Art. 112d Impiego di armi vietate (1)
1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:a. utilizza veleno o armi velenose;b. utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;c. utilizza proiettili che all’interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;d. utilizza armi il cui effetto principale è quello di ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;e. utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2 In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4963]; [FF 2008 3293]).
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