Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 112

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 112 REDD dal 2022

Art. 112 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 112 Procedimento davanti a una Camera e alla Grande Camera (ex art. 107)


1. Quando un caso viene deferito alla Corte in base all’articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, un collegio di giudici della Grande Camera, costituito conformemente all’articolo 24 paragrafo 6 del presente regolamento, decide, sulla sola base del fascicolo, se debba essere deciso da una Camera o dalla Grande Camera.2. Qualora il caso venga deciso da una Camera, la sentenza di quest’ultima è definitiva, conformemente all’articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n. 11, e l’articolo 73 del presente regolamento non si applica.3. I casi trasmessi alla Corte ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n. 11 sono deferiti alla Grande Camera dal presidente della Corte.4. Per ciascun caso trasmesso in base all’articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n. 11, la Grande Camera è completata da giudici designati per rotazione in seno a uno dei gruppi menzionati nell’articolo 24 paragrafo 3 del presente regolamento, essendo i casi attribuiti alternativamente a ciascuno dei gruppi.


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