Art. 110 OETV dal 2025
Art. 110 Dispositivi d’illuminazione facoltativi
1 Sono ammessi i seguenti dispositivi d’illuminazione supplementari: (1) a. (2) davanti: due fari di profondità, due fari fendinebbia, due luci di circolazione diurna nei veicoli nei quali questi dispositivi non sono prescritti, due fari di svolta, due fari d’ingombro e due catarifrangenti non triangolari; se vi sono quattro fari di profondità ribaltabili: due fari di profondità o a luce anabbagliante supplementari esclusivamente per i segnali del lampeggiatore;b. (1) dietro:1. due luci d’ingombro,2. una o due luci di retromarcia,3. uno o due fari fendinebbia di coda4. una luce supplementare di fermata (art. 75 cpv. 4) o due luci supplementari di fermata disposte in alto (non si applica l’allegato 10 n. 322),5. due indicatori di direzione lampeggianti supplementari disposti in alto (non si applica l’allegato 10 n. 21 e 322);6. due luci supplementari di coda disposte in alto, se non sono disponibili luci di ingombro corrispondenti (non si applica l’allegato 10 n. 21 e 322); c. (1) catarifrangenti visibili lateralmente come anche luci di ingombro laterali; queste possono lampeggiare insieme con gli indicatori di direzione lampeggianti per i veicoli lunghi fino a 6 m, se corrispondono allo schema V del numero 51 dell’allegato 10;d. un dispositivo di segnalazione ottica (lampeggiatore);e. un’illuminazione interna per lo spazio riservato ai passeggeri e al carico, che non disturbi gli altri utenti della strada;f. luci di avvertimento che si accendono sulle portiere quando si aprono e proiettano luce verso il dietro;g. luci di avvertimento lampeggianti per l’identificazione del veicolo;h. (2) luci di avvertimento lampeggianti per l’identificazione di piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltate verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2) come anche luci di avvertimento lampeggianti su dispositivi di sostegno e dispositivi analoghi che, in posizione di lavoro, sporgono dal contorno del veicolo;i. (6) luci di lavoro: 1. sui veicoli d’intervento del servizio antincendio, della polizia, del servizio doganale e di quello sanitario, 2. sui veicoli del soccorso stradale,3. sui veicoli con cui sono effettuati lavori che richiedono tali luci, 4. sui veicoli di cui occorre sostituire la carrozzeria amovibile,5. sugli autoveicoli con carico rimorchiato autorizzato per agganciare e sganciare un rimorchio;j. (7) luci bianche non abbaglianti che, a portiere aperte, illuminano la zona d’entrata.
2 Per alcune categorie di autoveicoli sono inoltre ammessi:a. sugli autoveicoli la cui lunghezza non supera 6,00 m e la larghezza 2,00 m: luci di posteggio su entrambi i lati;b. (8) sui tassì: un contrassegno luminoso non abbagliante come anche piccole luci per controllare il tassametro dall’esterno;c. (6) su minibus e autobus nonché sui veicoli nel servizio di linea: indicatori di percorso e destinazione illuminati o luminescenti non abbaglianti;d. (2) sui veicoli dei medici nei casi urgenti (art. 24c lett. c OAC (11) ): il contrassegno «medico/urgenza» o «medico/servizio d’urgenza» (art. 78 cpv. 4);[tab]e. (12) …f. (13) sui veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2 e N3 di lunghezza superiore a 6 m: oltre alle luci di retromarcia una o due luci di retromarcia rivolte verso dietro o trasversalmente con un angolo massimo di 15 gradi; queste devono poter essere accese soltanto se almeno la luce di posizione è accesa;g. (14) sui veicoli della categoria N3 due fari di profondità supplementari, nella misura in cui soltanto quattro di essi possono accendersi contemporaneamente.
3 Con il permesso dell’autorità d’immatricolazione, iscritto nella licenza di circolazione, sono inoltre ammessi:a. (15) sui veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale:1. luci blu lampeggianti rotanti,2. due luci blu lampeggianti orientate in avanti, posizionate sulla parte anteriore,3. due luci blu lampeggianti orientate in avanti, collocate sugli specchi retrovisori esterni,4. due luci blu lampeggianti orientate lateralmente, posizionate il più avanti possibile,5. luci orientabili,6. luci di avvertimento gialle montate sul tetto, visibili dal davanti e da dietro che si accendano e spengano simultaneamente mediante un interruttore separato (art. 78 cpv. 1);b. (16) sui veicoli che costituiscono un pericolo particolare, difficilmente riconoscibili per gli altri utenti della strada, e sui veicoli che li accompagnano come anche sui veicoli previsti ed equipaggiati per il trasporto temporaneo di attrezzi accessori di larghezza superiore a 3,00 m: luci gialle di pericolo;c. (15) sui veicoli della polizia e del servizio doganale: davanti o dietro un’iscrizione illuminata, come «Colonna», «Incidente», «Stop-Polizia», «Stop-Guardia di confine», in scrittura normale o a specchio; le iscrizioni non devono abbagliare; l’allegato 10 numero 1 non è applicabile;d. sui veicoli per la preparazione delle piste di neve: luci orientabili che devono rispondere alle esigenze tecniche stabilite per i fari di profondità;e. (18) sui veicoli della polizia, del servizio doganale, del servizio antincendio e del servizio sanitario nonché sui veicoli periodicamente impiegati per la manutenzione delle strade o come veicoli d’accompagnamento di veicoli e trasporti eccezionali: pannelli a messaggio variabile illuminati o luminescenti.
4 È vietato qualsiasi altro dispositivo d’illuminazione applicato fuori del veicolo o diretto verso l’esterno, in particolare le luci orientabili e i fari a lunga portata.
(1) (3)
(2) (5)
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 ([RU 2000 2433]).
(5) (10)
(6) (9)
(7) Introdotta dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 ([RU 2007 2109]).
(8) Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 ([RU 1998 1188]).
(9) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(10) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 ([RU 2012 1825]).
(11) [RS 741.51]
(12) Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 mar. 2000 ([RU 2000 1034]). Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(13) Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 ([RU 2000 2433]). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 ([RU 2009 5705]).
(14) Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 ([RU 2005 4111]).
(15) (17)
(16) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3218]).
(17) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
(18) Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 ([RU 2016 5133]). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.