OETV Art. 110 - Dispositivi d’illuminazione facoltativi

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 110 OETV dal 2025

Art. 110 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 110 Dispositivi d’illuminazione facoltativi

1 Sono ammessi i seguenti dispositivi d’illuminazione supplementari: (1)

  • a. (2) davanti: due fari di profondità, due fari fendinebbia, due luci di circolazione diurna nei veicoli nei quali questi dispositivi non sono prescritti, due fari di svolta, due fari d’ingombro e due catarifrangenti non triangolari; se vi sono quattro fari di profondità ribaltabili: due fari di profondità o a luce anabbagliante supplementari esclusivamente per i segnali del lampeggiatore;
  • b. (1) dietro:
  • 1. due luci d’ingombro,
  • 2. una o due luci di retromarcia,
  • 3. uno o due fari fendinebbia di coda
  • 4. una luce supplementare di fermata (art. 75 cpv. 4) o due luci supplementari di fermata disposte in alto (non si applica l’allegato 10 n. 322),
  • 5. due indicatori di direzione lampeggianti supplementari disposti in alto (non si applica l’allegato 10 n. 21 e 322);
  • 6. due luci supplementari di coda disposte in alto, se non sono disponibili luci di ingombro corrispondenti (non si applica l’allegato 10 n. 21 e 322);
  • c. (1) catarifrangenti visibili lateralmente come anche luci di ingombro laterali; queste possono lampeggiare insieme con gli indicatori di direzione lampeggianti per i veicoli lunghi fino a 6 m, se corrispondono allo schema V del numero 51 dell’allegato 10;
  • d. un dispositivo di segnalazione ottica (lampeggiatore);
  • e. un’illuminazione interna per lo spazio riservato ai passeggeri e al carico, che non disturbi gli altri utenti della strada;
  • f. luci di avvertimento che si accendono sulle portiere quando si aprono e proiettano luce verso il dietro;
  • g. luci di avvertimento lampeggianti per l’identificazione del veicolo;
  • h. (2) luci di avvertimento lampeggianti per l’identificazione di piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltate verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2) come anche luci di avvertimento lampeggianti su dispositivi di sostegno e dispositivi analoghi che, in posizione di lavoro, sporgono dal contorno del veicolo;
  • i. (6) luci di lavoro:
  • 1. sui veicoli d’intervento del servizio antincendio, della polizia, del servizio doganale e di quello sanitario,
  • 2. sui veicoli del soccorso stradale,
  • 3. sui veicoli con cui sono effettuati lavori che richiedono tali luci,
  • 4. sui veicoli di cui occorre sostituire la carrozzeria amovibile,
  • 5. sugli autoveicoli con carico rimorchiato autorizzato per agganciare e sganciare un rimorchio;
  • j. (7) luci bianche non abbaglianti che, a portiere aperte, illuminano la zona d’entrata.
  • 2 Per alcune categorie di autoveicoli sono inoltre ammessi:

  • a. sugli autoveicoli la cui lunghezza non supera 6,00 m e la larghezza 2,00 m: luci di posteggio su entrambi i lati;
  • b. (8) sui tassì: un contrassegno luminoso non abbagliante come anche piccole luci per controllare il tassametro dall’esterno;
  • c. (6) su minibus e autobus nonché sui veicoli nel servizio di linea: indicatori di percorso e destinazione illuminati o luminescenti non abbaglianti;
  • d. (2) sui veicoli dei medici nei casi urgenti (art. 24c lett. c OAC (11) ): il contrassegno «medico/urgenza» o «medico/servizio d’urgenza» (art. 78 cpv. 4);
  • [tab]e. (12)
  • f. (13) sui veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2 e N3 di lunghezza superiore a 6 m: oltre alle luci di retromarcia una o due luci di retromarcia rivolte verso dietro o trasversalmente con un angolo massimo di 15 gradi; queste devono poter essere accese soltanto se almeno la luce di posizione è accesa;
  • g. (14) sui veicoli della categoria N3 due fari di profondità supplementari, nella misura in cui soltanto quattro di essi possono accendersi contemporaneamente.
  • 3 Con il permesso dell’autorità d’immatricolazione, iscritto nella licenza di circolazione, sono inoltre ammessi:

  • a. (15) sui veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale:
  • 1. luci blu lampeggianti rotanti,
  • 2. due luci blu lampeggianti orientate in avanti, posizionate sulla parte anteriore,
  • 3. due luci blu lampeggianti orientate in avanti, collocate sugli specchi retrovisori esterni,
  • 4. due luci blu lampeggianti orientate lateralmente, posizionate il più avanti possibile,
  • 5. luci orientabili,
  • 6. luci di avvertimento gialle montate sul tetto, visibili dal davanti e da dietro che si accendano e spengano simultaneamente mediante un interruttore separato (art. 78 cpv. 1);
  • b. (16) sui veicoli che costituiscono un pericolo particolare, difficilmente riconoscibili per gli altri utenti della strada, e sui veicoli che li accompagnano come anche sui veicoli previsti ed equipaggiati per il trasporto temporaneo di attrezzi accessori di larghezza superiore a 3,00 m: luci gialle di pericolo;
  • c. (15) sui veicoli della polizia e del servizio doganale: davanti o dietro un’iscrizione illuminata, come «Colonna», «Incidente», «Stop-Polizia», «Stop-Guardia di confine», in scrittura normale o a specchio; le iscrizioni non devono abbagliare; l’allegato 10 numero 1 non è applicabile;
  • d. sui veicoli per la preparazione delle piste di neve: luci orientabili che devono rispondere alle esigenze tecniche stabilite per i fari di profondità;
  • e. (18) sui veicoli della polizia, del servizio doganale, del servizio antincendio e del servizio sanitario nonché sui veicoli periodicamente impiegati per la manutenzione delle strade o come veicoli d’accompagnamento di veicoli e trasporti eccezionali: pannelli a messaggio variabile illuminati o luminescenti.
  • 4 È vietato qualsiasi altro dispositivo d’illuminazione applicato fuori del veicolo o diretto verso l’esterno, in particolare le luci orientabili e i fari a lunga portata.

    (1) (3)
    (2) (5)
    (3) (4)
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
    (5) (10)
    (6) (9)
    (7) Introdotta dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
    (8) Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188).
    (9) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (10) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
    (11) RS 741.51
    (12) Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 mar. 2000 (RU 2000 1034). Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (13) Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
    (14) Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
    (15) (17)
    (16) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218).
    (17) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (18) Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-8728/2007Strassenwesen (Übriges)Blaulicht; Bundes; Wechselklanghorn; Vorinstanz; Verwaltung; Fahrzeuge; Feuerwehr; Verkehr; Bundesverwaltungsgericht; Recht; Sanität; Einsatz; Parteien; ASTRA; Entscheid; Bewilligung; Beweis; Rettung; Verfügung; Polizei; Verfahren; Weisung; Ausrüstung; Fälle; Verfahrens; Fahrzeugen; Anhänger; Grosstierambulanz; Fahrt; ätzlich