Art. 11 LFPr dal 2024

Art. 11 Operatori privati
1 Gli operatori privati sul mercato della formazione professionale non devono subire distorsioni ingiustificate della concorrenza a causa di misure prese in applicazione della presente legge.
2 Gli operatori del settore pubblico che agiscono in concorrenza con operatori non sussidiati del settore privato devono applicare prezzi di mercato alle loro offerte di formazione professionale continua.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.