Art. 109d LStrl dal 2025

Art. 109 d (1) Scambio d’informazioni con gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008
Gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 (2) possono chiedere informazioni alle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3.
(1) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (RU 2010 2063; FF 2009 3629). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621).(2) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
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