Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 109

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 109 OETV dal 2025

Art. 109 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 109 Illuminazione Dispositivi d’illuminazione obbligatori

1 Devono essere fissati stabilmente i seguenti dispositivi di illuminazione e catarifrangenti:

  • a. davanti: due fari di profondità, due fari a luce anabbagliante e due fari di posizione;
  • b. dietro: due luci di coda, due catarifrangenti, due luci di fermata e una luce per illuminare la targa.
  • 1bis I veicoli delle categorie M e N devono essere dotati di due luci di circolazione diurna (art. 76 cpv. 5). (1)

    1ter I veicoli delle categorie M e N devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne il sistema di segnalazione di arresto di emergenza. Fanno eccezione i veicoli sprovvisti di sistema elettronico antibloccaggio. (2)

    2 I veicoli lunghi più di 8,00 m devono essere muniti di almeno un catarifrangente visibile lateralmente, fissato stabilmente su ogni lato del veicolo in modo adeguato.

    3 Gli autoveicoli sprovvisti di batterie devono essere muniti davanti di due catarifrangenti.

    4 Gli autoveicoli la cui larghezza supera 2,10 m devono essere muniti di due luci di ingombro visibili anteriormente e posteriormente. (3)

    5 Le piattaforme elevatrici che, in posizione di lavoro, sporgono di oltre 0,75 m dal contorno del veicolo devono essere provviste, nel punto più esterno possibile, di almeno due dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante (art. 78 cpv. 2). (1)

    6 Gli attrezzi accessori montati temporaneamente che sporgono anteriormente per più di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida devono essere dotati di almeno una luce di pericolo gialla visibile da davanti e di lato. (5)

    (1) (4)
    (2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
    (4) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
    (5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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