Art. 109 OETV dal 2025

Art. 109 Illuminazione Dispositivi d’illuminazione obbligatori
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2 I veicoli lunghi più di 8,00 m devono essere muniti di almeno un catarifrangente visibile lateralmente, fissato stabilmente su ogni lato del veicolo in modo adeguato.
3 Gli autoveicoli sprovvisti di batterie devono essere muniti davanti di due catarifrangenti.
4 Gli autoveicoli la cui larghezza supera 2,10 m devono essere muniti di due luci di ingombro visibili anteriormente e posteriormente. (3)
5 Le piattaforme elevatrici che, in posizione di lavoro, sporgono di oltre 0,75 m dal contorno del veicolo devono essere provviste, nel punto più esterno possibile, di almeno due dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante (art. 78 cpv. 2). (1)
6 Gli attrezzi accessori montati temporaneamente che sporgono anteriormente per più di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida devono essere dotati di almeno una luce di pericolo gialla visibile da davanti e di lato. (5)
(1) (4)(2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(4) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.