Art. 109 CPP dal 2024

Art. 109 Sezione 2: Atti procedurali compiuti dalle parti Memorie e istanze
1 Le parti possono presentare in ogni tempo memorie e istanze a chi dirige il procedimento; sono fatte salve le disposizioni contrarie del presente Codice.
2 Chi dirige il procedimento esamina le memorie e le istanze e offre alle altre parti l’opportunit di pronunciarsi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.