Art. 108 LAgr dal 2025

Art. 108 Approvazione
1 Se un credito, da solo o aggiunto al saldo di precedenti crediti d’investimento o di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all’UFAG per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l’importo limite.
2 Entro 30 giorni comunica al Cantone se approva la decisione. (2)
3 Se i crediti d’investimento sono concessi sotto forma di crediti alla costruzione secondo l’articolo 107 capoverso 2, il saldo di precedenti crediti non è preso in considerazione.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.