Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 108

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDIP:



Art. 108 LDIP dal 2022

Art. 108 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 108 straniere

1 Le decisioni straniere concernenti diritti reali su fondi sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di situazione dei fondi.

2 Le decisioni straniere concernenti diritti reali su cose mobili sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

  • a. nello Stato di domicilio del convenuto;
  • b. nello Stato di situazione della cosa, sempreché il convenuto vi dimori abitualmente;
  • c. (1) ...
  • (1) Abrogata dall’art. 2 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia sulla L applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6579; FF 2006 8533).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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