Art. 108 LDIP dal 2022
Art. 108 straniere
1 Le decisioni straniere concernenti diritti reali su fondi sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di situazione dei fondi.
2 Le decisioni straniere concernenti diritti reali su cose mobili sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:a. nello Stato di domicilio del convenuto;b. nello Stato di situazione della cosa, sempreché il convenuto vi dimori abitualmente;c. (1) ...
(1) Abrogata dall’art. 2 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia sulla L applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, con effetto dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 6579]; [FF 2006 8533]).
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