Art. 106 LADI1 dal 2024

Art. 106 Contravvenzioni
Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni,chiunque viola il suo obbligo d’annunciare,chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti,chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero,chiunque, nella sua qualit di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppure (1) chiunque, come titolare della cassa di un’organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo,è punito con la multa, purché non si tratti di una fattispecie di cui all’articolo 105. (2)
(1) Nuovo testo del comma giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).(2) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
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